E’ l’elenco delle persone che possono svolgere l’incarico di giudice popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado, costituito dai nominativi dei cittadini che hanno presentato apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L’iscrizione all’albo è la condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado in occasione dei processi. L’iscrizione permane fino a cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
REQUISITI
Per iscriversi all’Albo si deve:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- godere dei diritti civili e politici
- avere un’età compresa tra 30 e 65 anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise (primo grado) oppure del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici popolari di Corte d’Assise di Appello (secondo grado).
Sono esclusi dall’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazioni.
COME ISCRIVERSI
La domanda si può presentare dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari. Si deve presentare una richiesta in carta semplice.