Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo – istruzioni per cittadini Comunità Europea
II Consiglio dell’Unione europea, conformemente all’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, ha preso atto, come da comunicato diffuso in data 22 maggio 2023, che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 6 e il 9 giugno 2024.
Con decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio in data 22 settembre 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27 settembre 2023, n. L 238/114, e stata stabilita la composizione del
Parlamento europeo per la legislatura 2024 – 2029. Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, si richiamano le disposizioni dettate in materia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.
Con la citata normativa, come noto, e stata recepita nel nostro Paese la direttiva n. 93/109 ICE del 6 dicembre 1993, che prevede l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per
i cittadini dell’Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. II principio che sottende la direttiva e quello della “cittadinanza dell’Unione”, in un’ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.
Pertanto, i cittadini dell’Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, devono presentare al Sindaco del comune di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee. Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, “non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione” e cioè entro l’11 marzo 2024 (considerando data della votazione domenica 9 giugno 2024).
II predetto termine, al fine di garantire il diritto di voto previsto dalla Costituzione e dalla normativa dell’Unione europea, deve intendersi rispettato anche quando la do manda, sebbene datata non posteriormente all’11 marzo 2024, sia pervenuta al Comune solo successivamente alla predetta scadenza.
Per quanto attiene al contenuto della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine è dichiarato dal richiedente e non deve essere comprovato da alcuna attestazione rilasciata dall’Autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell’elettorato attivo va fatta dal cittadino dell’Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine.
A tal fine si allega comunicazione esplicativa multilingue.
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mercoledì 21 febbraio 2024
lunedì 11 marzo 2024
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